Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte

(Italiano) Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: è ancora peggio

Difendere la bellezza di un sito archeologico dalla pressione edilizia che vorrebbe costruire a pochi metri di distanza.  Salvare  l’identità di una piazza del centro dall’abbattimento di una palazzina storica, o anche solo dalle finestre anodizzate.  Proteggere la vista di un lungomare, il panorama di colline coltivate. E molto altro.

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è uno strumento che dovrebbe tutelare  uno dei nostri beni più preziosi, il Paesaggio, che l’art. 9 della nostra Costituzione riconosce come patrimonio della Nazione.

Dopo anni  di rinvii, a pochi giorni dal suo approdo al voto del Consiglio regionale, con un colpo di scena, una settimana fa,  il Partito Democratico  ha ribaltato tutto, approvando in Commissione, insieme al centrodestra, degli emendamenti che riportano il PTPR a quello adottato nel 2007, azzerando tutto il lavoro di copianificazione con il Mibac, e decidendo  che 455 osservazioni  bocciate dalle Soprintendenze e approvate dagli uffici regionali, avranno  l’esito positivo stabilito dalla Regione. E il centro storico di Roma resterà ancora a lungo escluso dalle tutele paesaggistiche, ma a questo punto forse non  è  la peggiore notizia…

Solo pochi giorni fa abbiamo scritto ai consiglieri regionali che si accingono ad approvare definitivamente  il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale a partire dal prossimo 29 luglio, chiedendo che vi venissero finalmente inseriti anche il centro storico di Roma e alcuni tessuti della città storica. E ci sembrava già grave che in questi 12 anni nulla fosse stato fatto perché anche la Capitale  avesse quantomeno le stesse tutele paesaggistiche degli altri comuni laziali.

Ma subito dopo aver inviato la lettera al Presidente Zingaretti  (e al Ministro Bonisoli e alla Sindaca Raggi) abbiamo scoperto che nel frattempo la situazione era assai peggiorata, perché con un colpo di scena  è stato completamente stravolto quanto previsto e predisposto dalla Delibera approvata dalla  Giunta regionale  lo scorso dicembre, con conseguenze che al momento non siamo  in grado di quantificare, ma che ci appaiono assai gravi.

Infatti  il 15 luglio scorso,   due settimane prima dell’approdo  del PTPR im Consiglio, e dopo mesi  (anni) di commissioni e audizioni con i soggetti interessati, a partire dalle associazioni ambientaliste,  con  9 emendamenti portati  a sorpresa in Commissione Urbanistica è stato cancellato tutto il lavoro fatto dalla Regione insieme al Ministero dei Beni Culturali  in questi anni, riportando  il  PTPR alla versione adottata del  2007.  Emendamenti a firma dei consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci e Enrico Forte, approvati da una maggioranza  bipartisan centrodestra (1) – centrosinistra  (con il solo voto contrario del M5S),  che un comunicato sul sito del Consiglio della Regione Lazio riferisce per sommicapi (2),  ma che come Carteinregola abbiamo  avuto modo di leggere:   proponiamo un riepilogo dei punti più preoccupanti, insieme ad alcune domande alle quali ci sembra doveroso che siano date risposte chiare e trasparenti, possibilmente prima di portare la nuova Proposta di Deliberazione emendata in Consiglio.

Premessa: PTPR, di cosa parliamo

[Il tema rischia di fare poca breccia nelle coscienze perché piuttosto complesso e sconosciuto ai più. Ne diamo qui alcuni cenni essenziali, rimandando per maggiori approfondimenti  al nostro dossier ” PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale”]

L’Art. 9  della Costituzione Italiana recita che “La Repubblica …Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La definizione di Paesaggio la specifica  il  Codice dei Beni culturali:  “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, Codice che si pone  l’obiettivo di tutelare  ” il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali“. Il PTPR,  Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui la Pubblica Amministrazione – in questo caso  del Lazio – disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Quali interessi e motivi di conflitti possano agitarsi intorno al PTPR lo si può immaginare se si considera che  gli interventi nelle aree tutelate  sono soggetti  a “autorizzazione paesaggistica” , cioè prevedono  l’obbligo di sottoporre all’ente competente  i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione, che  costituisce “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio“. In ballo può esserci l’obbligo di mantenere un’area inedificabile di rispetto  intorno a un  sito archeologico o di adeguarsi alle prescrizioni per la coloritura e il tipo di infissi  di un palazzo in una piazza storica, o non poter costruire nuove strutture che deturpano la vista  in aree agricole di  valore paesaggistico e così via (3).

Il PTPR del Lazio adottato nel 2007

Alla fine degli anni ’90 è stato avviato il lavoro per la redazione del PTPR, che si è concluso  con la prima stesura del  Piano Territoriale Paesaggistico Regionale,  adottato dal Consiglio  Regionale del Lazio nel 2007 (4).

La raccolta delle osservazioni

Come da procedura,  il Piano, con i suoi numerosi allegati (cartografia, Norme Tecniche di Attuazione etc), è stato poi  pubblicato e pubblicizzato, per permettere a tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, di inviare le loro “osservazioni” (cioè richieste di modifica), che sono  poi state oggetto di “controdeduzioni”, cioè sottoposte al parere dell’Amministrazione, che poteva  accoglierle, respingerle, o accoglierle parzialmente. Al dicembre 2014 erano  pervenute 10.036 osservazioni al PTPR  e successive integrazioni, contenenti 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano,  che hanno dato luogo a 22.897 esiti (5)

La copianificazione Regione Lazio -Ministero dei Beni Culturali (MiBAC)

Il Codice dei Beni culturali prevede che “L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143 (6). Fin dall’inizio (7)  sono stati avviati accordi di collaborazione tra Regione Lazio e MiBAC, seguiti  dalla sottoscrizione di un Protocollo di intesa nel dicembre 2013 (8) che ha istituito  un comitato che si è riunito   periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni” svolgendo  “un’attività di copianificazione”  attraverso  “un tavolo tecnico che si è riunito dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015″   pervenendo “ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano” (9). La relazione istruttoria e le proposte di controdeduzione alle osservazioni  sono state  trasmesse al CRpT, Comitato Regionale per il Territorio (organo della Regione Lazio), che nel marzo  2016 ha espresso  il suo parere (10).

Il PTPR approvato dalla Giunta Zingaretti  (Proposta di deliberazione n.26  del 4 gennaio 2019)

Alla fine, rinvio dopo rinvio, il PTPR “copianificato” con il MIBAC,  con le  integrazioni e controdeduzioni,  è stato approvato dalla Giunta Zingaretti con Decisione n.59 del 20 dicembre 2018 ed è  diventato  la Proposta di Deliberazione  Consiliare  N. 26 del 4 gennaio 2019 (11),  che ha cominciato subito dopo il suo iter in Commissione.

Il 15 luglio 2019, a   20 anni dall’inizio dell’iter del PTPR, a 12 anni dalla sua adozione, a 2 anni dalla conclusione  della copianificazione con il Mibact, a 7 mesi dall’inizio dell’iter consiliare,  15 giorni prima del voto del Consiglio –   29 luglio  – sono stati  approvati  9 emendamenti che ribaltano completamente il PTPR , riportandolo  al 2007 e azzerando la maggior  parte  del  lavoro svolto in  copianificazione con il MiBAC

Queste le modifiche e le nostre prime osservazioni/domande.

1) LO SCHIAFFO ISTITUZIONALE (E FORSE INCOSTITUZIONALE) AL MIBAC

La prima conseguenza di  alcuni degli emendamenti è la totale cancellazione del lavoro di copianificazione svolto dalla Regione Lazio insieme al MIBAC dopo il 2007. Si cancella   il lavoro cancellandone gli esiti, ma si cancellano anche le parole che ne portano testimonianza nella Proposta di Deliberazione approvata in Giunta. E si cancellano intese, tavoli, comitati, valutazioni congiunte e persino le tracce di  atti regionali, come il voto del Comitato Regionale per il Territorio del marzo 2016  sulla ”proposta di PTPR e sui relativi elaborati, gli elaborati del piano,  come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente” (10)

A parte il senso di inquietudine che si prova di fronte allo “sbianchettamento” di fatti accaduti e impegni presi da parte di un’istituzione regionale che ha governato in continuità dal 2013 a oggi, la mossa ci sembra stridente con il Codice dei Beni culturali e ancora di più  con lo  stesso dettato Costituzionale.

E  sorprende anche l’emendamento che stabilisce che il conflitto tra MiBAC e uffici regionali (riferito dallo stesso emendamento) in merito  a 445 osservazioni (su 2500)  istruite con esito positivo dagli uffici regionali,  che hanno avuto valutazioni negative dalle competenti Soprintendenze,  si debba  risolvere a favore dell’accoglimento di  tutte le osservazioni,  secondo gli esiti  degli uffici regionali;

LE NOSTRE  DOMANDE

Il Paesaggio  riveste valore primario per la Nazione, la sua tutela  non può essere subordinata ad altri interessi nè valori (12) e deve essere perseguita da tutte le pubbliche istituzioni, a partire dallo Stato e dalle Regioni. La copianificazione Stato Regioni nella redazione del PTPR è un obbligo o le Regioni possono ignorare il contributo e i pareri delle Soprintendenze?

Qua è stato l’esito del voto del  Comitato Regionale per il Territorio n. 235/1 del 3 marzo 2016  e con quali conseguenze procedurali?

Quali previsioni di tutela paesaggistica riguardavano  le 445 osservazioni sulle quali i pareri della Regione e del  MiBAC erano discordanti?

2) IL RITORNO AL PTPR DEL 2007 E L’EFFETTO  “ACHILLE  E LA TARTARUGA”

La motivazione con cui sono state cancellate tutte le modifiche copianificate successive all’adozione del PTPR del 2007, comprese le nuove aree archeologiche nella tavola B – è che l’apporto di modifiche sostanziali e di contenuti innovativi al PTPR adottato  “manca di uno dei cardini delle norme generali e di pianificazione, ovvero la pubblicità” e “Pertanto sarebbe un testo soggetto a continui e reiterati ricorsi che non ci porterebbe a dare certezza, in una situazione che si sta trascinando da ormai 12 anni”(13) .

Riservandoci di ritornare  sulle complesse questioni giuridiche sollevate dagli emendamenti,  che stiamo sottoponendo ad  addetti ai lavori, rileviamo solo che, come nel  paradosso di  “Achille e la tartaruga”, se tale principio dovesse essere  applicato a cascata su ogni modifica e innovazione al testo, il procedimento potrebbe non avere mai fine.  Infatti  la mancata pubblicità e la  conseguente impossibilità per i soggetti interessati di inviare ulteriori osservazioni sulle modifiche apportate al PTPR dopo l’adozione, possono valere anche per le stesse osservazioni di altri soggetti accolte in toto o parzialmente, o per gli emendamenti approvati successivamente  in Commissione  o  per quelli  presentati in Consiglio.

Per quanto riguarda  i vincoli paesaggistici  per le “zone di interesse archeologico”, facciamo presente  che ci risulta che, essendo individuati per legge (14),  non soggiacciano a tale impegno pubblicistico; inoltre ci chiediamo se negli emendamenti approvati in Commissione non sussistano elementi che intendano modificare  il contenuto di una legge regionale vigente, in particolare la L.R.  24 del 1998 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico  (15) che  rappresenta una fonte giuridica gerarchicamente prevalente sull’atto amministrativo di approvazione del PTPR,  che pertanto non può modificarla.

LE NOSTRE DOMANDE

La pubblicità delle modifiche introdotte successivamente al PTPR adottato  è un’opportunità o un obbligo?

Su quale normativa  – e  quale eventuale  parere giuridico – si fonda la  valutazione dei rischi della mancata pubblicità delle modifiche successive all’adozione del 2007?

Se si trattasse di un  obbligo,  per quali  motivi tale limite assai stringente non è  stato adeguatamente valutato, affrontato e superato nei 12 anni successivi all’adozione del PTPR, o quantomeno nei due anni dopo la conclusione della copianificazione, o almeno portato nel dibattito che si è svolto in Commissione?

3) L’AMARO DESTINO DEL PAESAGGIO ROMANO

A oggi il centro storico di Roma e molti tessuti pregiati della città storica  – come i famosi “villini” a rischio abbattimento – non hanno alcun tipo di tutela paesaggistica (16).  Il PTPR adottato nel 2007, a proposito della tutela paesaggistica dei centri storici (art. 43), escludeva  quello di Roma  rimandando alla redazione  di  un apposito “Piano di gestione”  (17).  Tuttavia tale Piano generale gestione per la tutela e la valorizzazione è stato poi approvato dal commissario Tronca con delibera 62/2016 (18)  ma non ha introdotto alcuna effettiva tutela per il centro storico e la città storica di Roma, come viene detto esplicitamente nello stesso Piano di gestione : “Nella fase di adozione il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ha rinviato al Piano di Gestione la formulazione delle indicazioni relative all‟insediamento urbano storico corrispondente al sito UNESCO di Roma , attribuendo impropriamente al PdG un ruolo di sorgente normativa. Compito del Piano di Gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione per mantenere nel tempo l‟integrità dei valori che hanno consentito l‟iscrizione sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Risulta pertanto necessario eliminare tale rinvio, integrando il PTPR con le specifiche disposizioni di tutela previste per l‟insediamento urbano storico e le relative procedure“(18). E’ quindi  evidente che il ripristino della versione del PTPR del 2007 dovrebbe comportare  in ogni caso una modifica del comma 15 dell’art. 43 relativo al centro storico di Roma, visto che il Piano di gestione è già stato elaborato e approvato, con tanto di rimando al PTPR. In questo caso potrebbe essere resuscitata   la versione del  corrrispondente comma PTPR del 2015: “Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità”(19).

E sarebbe un’ ulteriore dilazione, dopo ben 12 anni dall’adozione e dal paradossale scarico sul Comune di un punto che avrebbe dovuto  affrontare da tempo  il PTPR regionale. Rinvio con rimando ancora una volta alla necessità della fase della pubblicità delle tutele paesaggistiche, quindi  con la prospettiva di un ulteriore periodo  di raccolta delle osservazioni degli  enti e dei privati interessati, alle quali gli uffici (e Soprintendenze) dovrebbero rispondere con le controdeduzioni,  rinviando ancora una volta  alle calende greche qualsiasi adozione e approvazione finale di qualunque piano paesaggistico pr la tutela del centro storico della Capitale.

LE NOSTRE DOMANDE

Come mai in 12 anni, sapendo che la presenza  del centro storico  di Roma all’elenco dei siti UNESCO non costituiva alcuna tutela paesaggistica, e in 3 anni, sapendo che il Piano di Gestione non aveva alcuna valenza prescrittiva e  rimandava al PTPR regionale, non sono state avviate le necessarie attività  – in copianificazione con la Soprintendenza – per inserire anche le aree di pregio della Città Eterna  nel PTPR in approvazione,  avviando la fase pubblicistica, con osservazioni  e adempimenti e seguenti?

Con quale giustificazione la Regione continua a non porre tutele paesaggistiche a un luogo che è patrimonio dell’Italia e dell’umanità?

CONCLUSIONI

Il nostro Paese e la nostra città stanno attraversando una fase difficile: l’unica via di uscita  è ripartire dalla stella polare della nostra Costituzione, mettendo al primo posto il Bene della Nazione, delle persone e dei posteri  a cui affideremo  il  patrimonio ereditato da chi ci ha preceduto.

E le  donne  e gli uomini di quelle forze politiche che si riconoscono nella Costituzione italiana, sono qui chiamati  a dimostrarlo,  diventando  esempi viventi di un agire che guarda ai valori prima che agli interessi. Valori fondativi della nostra identità, come il nostro  patrimonio culturale collettivo di cui il  Paesaggio è pilastro portante.

E’ su scelte come questa che si valutano le  intenzioni e la coerenza di un’Amministrazione, di un Partito, di un Leader.

Chiediamo  alle realtà della società civile, ai media,  e agli esponenti del mondo politico di sollecitare le risposte delle istituzioni – non solo della Regi0ne ma anche del Ministero dei Beni Culurali e di  Roma Capitale – e  di mobilitarsi insieme a noi.

Anna Maria Bianchi Missaglia e il Gruppo Urbanistica di Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Post scritptum:

L’ultima volta che  Carteinregola ha  preso una posizione così determinata su un provvedimento regionale è stato el 2014, in occasione  della proroga del Piano Casa Polverini/Zingaretti, i cui deleteri effetti da noi pronosticati si sono rivelati tutt’altro che campati in aria. E abbiamo dovuto pure assistere, in questi anni, al sistematico disconoscimento delle proprie responsabilità (e allo scaricabarile sul Comune) da parte  dei più entusiasti fautori di una legge regionale che derogava agli strumenti urbanistici comunali.

Se, come è assai probabile, verrà approvato questo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale azzoppato del contributo del Ministero dei Beni Culturali, ci auguriamo  almeno che, quando i giornali porteranno a conoscenza dell’opinione pubblica notizie di interventi  con pesanti ricadute sul paesaggio regionale,    non ci toccherà  leggere  le dichiarazioni compunte di chi oggi con il suo voto in Consiglio  avalla questa scelta.

> Vai al Dossier PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Scarica NTA del PTPR (nella versione con testo a fronte del 2007 /2015 Norme PTPR dic 2015 )

> Vai al Codice dei Beni culturali http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#P.03.01.03

NOTE

(1)  Soddisfatte  dichiarazioni  dei capigruppo di centrodestra Fabrizio Ghera (FdI) e Antonello Aurigemma (FI), e Parisi,l’ex candidato presidente del centrodestra sono riportate nel comunicato: “No a testi di sola natura tecnica”, ha detto Aurigemma rivendicando la scelta politica di scegliere il piano adottato nel 2007 e tuttora vigente invece di quello frutto di un’intesa con il Mibac nel 2016″ .Più esplicito Parisi: “Quello che per noi è molto importante è che non ci siano vincoli non giustificati allo sviluppo delle attività economiche e soprattutto certezza del diritto. Mettere in discussione strumenti urbanistici già approvati allontana gli investimenti, sarebbe un disastro per la nostra economia”.

(2) 15 LUGLIO 2019 Dal sito della Regione Lazio: Urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico Regionale riparte dal Piano 2007 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=2328&cid=26#.XTMcSlBS__R

(3) scarica le NTA del PTPR (nella versione con testo a fronte del 2007 /2015 Norme PTPR dic 2015 )

(4) vedi i link ai matriali alla pagina PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

(5) Fonte Delibera 4 2019

(6) Art. 135. Pianificazione paesaggistica

  1.  Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143*.

* Art. 143. Piano paesaggistico

  1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
  2. a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
    b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
    c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
    d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
    e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; (…)
  3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(7) 9 febbraio 1999 viene stipulato un “accordo di collaborazione per la redazione del PTPR fra Mibac, Regione Lazio e Università Roma 3 (ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990) , approvato dalla Giunta Regionale il 3 novembre 1998. Di seguito viene istituito un comitato tecnico scientifico nominato il 14 febbraio 2000

(8) 13 dicembre 2013 viene sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MiBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale ” e relativo disciplinare  n base a uno schema approvato dalla Giunta regionale (DG 447/2013, BUR 104/2013) scarica (pag.30-48) BUR-2013-104-1 protoocollo MIBACT PTPR Il protocollo stabilisce di “pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell’obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio” (vedi BUR)

(9) 16 dicembre 2015  il Comitato istituito con il  Protocollo d’intesa Regione  e Mibact, dopo essersi ” riunito  periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni” pervenendo “ad un primo adeguamento del testo normativo nonché a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano” sottoscrive un  “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio. (fonte: proposta deliberazione 26 4 gennaio 2019)

(10) 29 dicembre 2015 la relazione istruttoria e le proposte di controdeduzione alle osservazioni  vengono  trasmesse al CRpT, Comitato Regionale per il Territorio,  che esprime il parere con il  voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT sulla proposta di PTPR e sui relativi elaborati, gli elaborati del piano,  come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente; (NOTA: l’esito del voto non è pubblico, nella sezione  della Regione Lazio i documenti prodotti dal  Comitato sono in un’area riservata)

(11) In calce la Proposta deliberazione 26 4 gennaio 2019 con gli allegati

(12)L’art. 145 del Codice dei beni culturali conferisce alla tutela del Paesaggio e alla relativa pianificazione la massima priorità, sottolinenando più volte il carattere prevalente del PTPR,  le cui disposizioni superano quelle di qualunque altro piano territoriale, compreso quello degli enti gestori delle aree protette.

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(13 Consigliere Panunzi dal sito del consiglio regionale http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=2328&cid=26#.XTMcSlBS__R

(14)  Legge Regionale  del Lazio  06 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico > vai alla pagina del sito regionale; la  legge individua:

a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalità di tutela;
b) le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
c) i contenuti dei PTP di cui all’articolo 20 e le procedure per la loro attuazione;
d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
e) le procedure per la redazione, l’adozione e l’approvazione del PTPR.

(14) Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

(15) vai alla Legge Regionale  del Lazio  06 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico

Art. 13
(Protezione aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera m), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.

2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

(…)

(16)   vedi PTPR alla Regione Lazio: il centro storico di Roma non può essere escluso dalle prescrizioni di tutela paesaggistica 17 luglio 2019 http://www.carteinregola.it/index.php/ptpr-alla-regione-lazio-il-centro-storico-di-roma-non-puo-essere-escluso-dalle-prescrizioni-di-tutela-paesaggistica/

(17) NTA PTPR adottato (art. 43 comma 15) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

(18) vedi . > Tutela paesaggistica del centro storico di Roma: cosa dice il Piano di Gestione approvato nel 2016 vai al Piano di Gestione – allegato 1 (pagg. 26-28)*scarica Allegato 0001 PDG 1_2.3.pdf 0001delib.piano gestione sito UNESCO PDG 1_2.3

(19) NTA PTPR 2015

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